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Decreto-legge 21 novembre 2025, n. 175

Individuazione delle aree idonee per impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili e definizione “Impianto agrivoltaico”

📰 Il Decreto Legge 175, pubblicato il 21 novembre 2025, introduce misure urgenti fondamentali per l’accelerazione della transizione energetica in Italia. Tra le principali novità, il decreto definisce le aree idonee per l’installazione di impianti da fonti rinnovabili, sia su territorio nazionale che in mare, con l’obiettivo di raggiungere gli ambiziosi target del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR). (GU n. 271 del 21 novembre 2025) ha introdotto un nuovo quadro normativo per l’individuazione delle aree idonee destinate alla produzione di energia da fonti rinnovabili, modificando il D.Lgs. 190/2024 con l’inserimento degli articoli 11-bis e 11-ter.

📌Terraferma (Art. 11-bis)

  • Sono considerate idonee le aree dove sono già installati impianti della stessa fonte, con possibilità di modifiche entro un aumento massimo del 20% dell’area occupata, fatta eccezione per gli impianti fotovoltaici a terra in aree agricole.

  • Aree di siti bonificati, cave e miniere cessate o abbandonate, discariche chiuse o ripristinate, e aree in disponibilità di Ferrovie dello Stato, concessionari autostradali, aeroportuali e Ministeri della Difesa, Interno e Giustizia.

  • Specifiche ulteriori aree per impianti fotovoltaici includono aree interne a stabilimenti industriali con AIA, aree agricole entro 350 m da tali stabilimenti, aree adiacenti alla rete autostradale entro 300 m, aree industriali, commerciali, parcheggi coperti, invasi idrici, laghi di cave e miniere dismesse.

  • Per impianti di biometano, aree agricole entro 500 m da zone industriali/artigianali, aree interne a stabilimenti industriali AIA e aree vicino ad autostrade entro 300 m sono idonee.

  • L’installazione di impianti fotovoltaici a terra in zone agricole è consentita solo nelle aree specificate sopra, salvo deroga per comunità energetiche rinnovabili e progetti PNRR; sono comunque sempre consentiti impianti agrivoltaici con moduli elevati.

📌Mare (Art. 11-ter)

  • Sono considerate idonee per la realizzazione di impianti di produzione di energia rinnovabile off-shore, nel rispetto dell’ecosistema marino, dell’attività di pesca, del patrimonio culturale e del paesaggio, le aree individuate dai piani di gestione dello spazio marittimo ai sensi del decreto legislativo 17 ottobre 2016 n. 201 e del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 1 dicembre 2017.

  • In ogni caso, sono idonee anche:

    • le piattaforme petrolifere in disuso e le aree entro 2 miglia nautiche da ciascuna piattaforma, salvo quanto stabilito dal decreto del Ministro dello sviluppo economico del 15 febbraio 2019;

    • i porti per impianti eolici fino a 100 MW, previa eventuale variante del piano regolatore portuale da adottarsi entro sei mesi dalla presentazione dell’istanza di autorizzazione unica.

📑 Nota finale

Il suddetto riepilogo non sostituisce l’elenco ufficiale, ma offre una traccia semplificata e di studio delle disposizioni introdotte dal Decreto Legge 175/2025.

📰 Definizione di “Impianto agrivoltaico”

All’art. 4 del D.Lgs. 190/2024 viene aggiunta la definizione di impianto Agrivoltaico, che usufruisce di numerose agevolazioni sia in termini di localizzazione che di procedure:
f-bis) «impianto agrivoltaico»: impianto fotovoltaico che preserva la continuità delle attività colturali e pastorali sul sito di installazione. Al fine di garantire la continuità delle attività colturali e pastorali, l’impianto può prevedere la rotazione dei moduli collocati in posizione elevata da terra e l’applicazione di strumenti di agricoltura digitale e di precisione.

🎯 Fotovoltaico a terra in aree agricole

Tra le disposizioni, vengono individuate le aree idonee per l’installazione di impianti fotovoltaici a terra. Il decreto stabilisce semplificazioni procedurali per gli impianti nelle aree idonee, con riduzione dei termini per le autorizzazioni uniche.

Sono previste inoltre agevolazioni procedurali specifiche per gli impianti agrivoltaici, tra cui procedure semplificate e criteri tecnici per garantire la continuità delle attività agricole.

 ⏱️ Regioni e Province autonome

  • Entro 120 giorni dall’entrata in vigore devono individuare ulteriori aree idonee con legge regionale/provinciale.
  • Garantendo una percentuale di superfici agricole utilizzate (SAU) compresa tra 0,8% e 3%.
  • Possibilità di accordi tra enti per il trasferimento statistico di potenza rinnovabile.

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